Art. 3.
(Requisiti per l'esercizio della professione di optometrista).

      1. Per esercitare la professione di optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
      2. Per accedere agli albi professionali di cui al comma 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          b) essere in possesso della laurea di primo livello in optometria prevista dall'articolo 6, o di titolo equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in optometria, anche in Stati membri dell'Unione europea;

          c) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;

          d) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nella provincia autonoma, al cui albo si chiede di essere iscritti.

      3. Contro i provvedimenti di negata iscrizione agli albi professionali degli optometristi è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

 

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